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Il 2023 delle startup italiane passa da Bruxelles. Ecco le principali norme in arrivo

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Si possono definire tutte le controversie riguardanti le ingiunzioni di pagamento che vedono come parte il Comune, società in house del comune o concessionari privati

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 30 giugno 2023 e con il pagamento, entro il medesimo termine, dell’importo dovuto

La domanda per ottenere l’agevolazione può essere presentata da chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione

Tra le principali misure fiscali previste dalla legge di bilancio a favore dei contribuenti senza dubbio occorre fare riferimento:

  • per un verso, alla possibilità di ottenere lo stralcio delle cartelle fino a mille euro relative al periodo 2000 – 2015 (unitamente alla possibilità di ottenere la definizione parziale dei carichi fino al 30 giugno 2022)
  • per un altro, all’opportunità di definire le controversie tributarie in tutti i gradi di giudizio.

 

Definizione agevolata del contenzioso tributario: di cosa si tratta?

Quando si parla di definizione agevolata ci si riferisce ad una misura che permette al contribuente di estinguere i debiti con il fisco, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

Più nel dettaglio la definizione delle controversie tributarie con l’Agenzia delle Entrate riferisce alla possibilità di “chiudere” il contenzioso pendente (che ha ad oggetto atti impositivi) in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione. Al contribuente che fruisce di questo strumento sarà richiesto di pagare il proprio debito versando un importo uguale al valore della controversia (al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato).

In linea generale, la domanda per ottenere l’agevolazione può essere presentata da chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

 

Definizione agevolata: le novità della legge di bilancio

Dalla lettura delle disposizioni contenute nella legge di bilancio, emerge la possibilità per il contribuente di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune o un suo ente strumentale, pendenti alla data di entrata in vigore della legge 197/2022 (pendenti al 1° gennaio 2023).

L’opportunità di fruire della definizione si estende ad ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione. Il contribuente sarà tenuto al pagamento di un importo pari al valore della controversia: vale a dire, al pagamento di un importo l’importo che tiene conto solo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

Come riporta testualmente la norma, la definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Occorre evidenziare che ove il Comune intenda dare applicazione alla definizione delle proprie controversie, dovrà farlo approvando entro un termine perentorio uno specifico regolamento comunale e, conseguentemente, rinunciando alla riscossione delle sanzioni, degli interessi di mora e di parte del tributo.

 

 

Quando e per quali atti presentare la domanda

La domanda va presentata “entro” il 30 giugno 2023. Ciò comporta che: "a stretto rigore se la controversia si conclude con una sentenza passata in giudicato prima della presentazione della domanda, questa non sarebbe definibile, ma tale ipotesi non potrà verificarsi perché il la norma dispone la sospensione dei termini di impugnazione per il periodo 1° gennaio - 31 luglio 2023. Pertanto, l’unica ipotesi che rientra nel comma 192 è quella in cui nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2023 venga depositata una sentenza di Cassazione che non dispone un rinvio. Ne consegue, che per i giudizi di Cassazione in attesa del deposito della sentenza il contribuente dovrebbe presentare la domanda quanto prima" (come messo in evidenza in una nota dalla Fondazione Anci).

Inoltre, si ritiene possibile la definizione delle controversie relative agli atti esecutivi in cui sia parte anche il Comune mentre non dovrebbe considerarsi tale (in quanto la norma considera parte processuale l’Agenzia delle entrate e dei monopoli ma non l’Agenzia delle entrate-Riscossione) la definizione delle controversie che, sebbene riferite a tributi comunali, vedono come parte processuale la sola Agenzia delle entrate-Riscossione.

Al contrario, si ritiene che siano definibili tutte le controversie:

  • per le quali alla data del 30 giugno 2023 il processo non si sia concluso con una sentenza passata in giudicato
  • riguardanti le ingiunzioni di pagamento, che vedono come parte il Comune oppure enti strumentali del Comune.

 

Le conseguenze della definizione

Premesso che la domanda di definizione per avere effetto deve avere ad oggetto una controversia autonoma, vale a dire deve riferirsi ad uno specifico (e per ciascun) atto impugnato, le conseguenze che ne derivano sono:

  • non debenza delle sanzioni e degli gli interessi
  • quantificazione dell’imposta in relazione allo stato in cui si trovava la controversia e dall’esito delle sentenze già emesse alla data del 1 gennaio 2023.

Inoltre, come emerge dalla nota pubblicata dalla Fondazione Anci, con la definizione:

  • è dovuto il pagamento del 100% del valore della controversia, in caso di ricorso notificato entro il 1° gennaio 2023 e non ancora depositato presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria adita
  • è dovuto il pagamento del 90% del valore della controversia, in caso di ricorso iscritto presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado
  • nel caso in cui sia stata depositata una sentenza della Corte di giustizia Tributaria di primo o secondo grado, diversa da quella cautelare, è dovuto, sulla base dell’esito dell’ultima, o dell’unica, pronuncia: il 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; il 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado
  • in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente ed il Comune (o suo Ente strumentale) l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune (o del suo Ente strumentale) nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e con il pagamento del 40% negli altri casi. I ricorsi pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per i quali il Comune risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definiti con il pagamento di un importo pari al 5% per cento del valore della controversia.

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Redazione di Rete Commercialisti