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Bonus edilizi: 7 incentivi fiscali per risparmiare nel 2020

Finanziamenti 

Nuovo bonus facciate

Città più belle grazie al Fisco. Almeno questa è lo scopo del bonus previsto dalla Legge di bilancio 2020 (legge 160/2019, art. 1, commi da 219 a 224) e che porta dal 50 al 90% della somma spesa la detrazione Irpef, spalmata in dieci anni, per i lavori di tinteggiatura e rifacimento delle facciate ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici: la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.

Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

Ecobonus

Valido fino al 31 dicembre l’ecobonus, la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Nella guida, l’Agenzia delle entrate illustra le varie tipologie di lavori per i quali si possono richiedere le detrazioni, spiegando che per alcuni interventi la percentuale di detrazione è  ridotta al 50%. Si tratta delle spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

Dal 2018 è ridotta al 50% anche la percentuale di detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro).

Escluse dalle spese agevolabili quelle sostenute per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.

La Manovra 2019 ha inoltre introdotto una nuova detrazione del 65%, fino a un 100mila euro, per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

Sempre del 65% la detrazione per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

ECOBONUS NEI CONDMINI

La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già stata prorogata al 31 dicembre 2021 dalla precedente legge di bilancio.

Per questi interventi sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70% o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per gli interventi condominiali sono previste detrazioni ancora maggiori quando sono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. In queste ipotesi, è possibile usufruire di una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85%, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Altra importante novità, in vigore dal 2018, è rappresentata dalla possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali.

Quindi, indipendentemente dall’immobile su cui si effettuano gli interventi, dal 2018 tutti i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti) possono scegliere, invece della detrazione, di cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. I contribuenti diversi dagli incapienti possono cedere il credito a fornitori o altri soggetti privati, ad esclusione, però, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

Sismabonus

I contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi. La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali. La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata. Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico.

A chi interessa

L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires). Dal 2017 gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 spetta una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è più elevata (70 o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%).

Infine, chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1”, può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto (75 o 85%, fino a un massimo di 96.000 euro).

Bonus verde, detrazioni per giardini e terrazze

È una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2020 per i seguenti interventi:

 - sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;

 - impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;

 - riqualificazione di prati;

 - grandi potature;

 - fornitura di piante ed arbusti (ma solo se inserite in un più ampio lavoro di trasformazione del giardino, in altre parole, a condizione che questo faccia parte di un lavoro più ampio di miglioria degli spazi)

 - realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tra le spese detraibili rientrano pure quelle di progettazione, a condizione che, in seguito, ed effettivamente, i lavori sono stati effettuati. Resta fuori dal bonus l’acquisto di attrezzature per la cura e manutenzione del giardino (quali tagliaerba, pale, vanghe, forbici, ecc.). Per poter richiedere il Bonus Verde 2020, è necessario conservare i documenti relativi ai lavori effettuati, nello specifico:

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale).

A chi interessa

Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.

La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).

Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Detrazioni per elettrodoestici e mobili

Anche per il bonus mobili 2020 si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

La detrazione, infine, sarà ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Se non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

Attenzione: dal 1° gennaio 2018 vanno comunicati all’Enea gli acquisti di alcuni elettrodomestici per i quali si può usufruire del bonus (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici). Tutte le informazioni sull’invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell’Enea. La mancata o tardiva trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).

I mobili e gli arredi che rientrano nel Bonus

Ma quali sono gli elettrodomestici e i mobili soggetti alla detrazione al 50%?

Il bonus mobili 2020 riguarda le spese di acquisto di:

1) Mobili per la cucina;

2) Materassi;

3) Mobili per l’arredo domestico;

4) Sedie, poltrone e divani.

Il bonus elettrodomestici 2020 riguarda le spese di acquisto di:

1) Frigorifero (classe energetica uguale o superiore ad A+);

2) Lavatrice (classe energetica uguale o superiore ad A+);

3) Lavastoviglie (classe energetica uguale o superiore ad A+);

4) Forno (classe energetica A).

Gli interventi edilizi necessari per la detrazione

Il sito dell’Agenzia delle Entrate ha specificato la tipologia degli interventi edilizi necessari per la detrazione:

1) Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus;

2) Ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza:

3) Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;

4) Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

Incentivi per caldaie e stufe a pellet

Il bonus caldaia 2020 rappresenta un incentivo di cui può beneficiare il contribuente che provvede, nella propria abitazione, a sostituire la vecchia caldaia con una nuova a condensazione di classe energetica A o superiore.

È possibile scegliere tra due tipi di agevolazione:

 - la prima è rivolta a chi deve ristrutturare casa, e rientra nel bonus ristrutturazioni;

 - l’altra è rivolta chi vuole ottenere un risparmio energetico, pertanto rientra nell’ecobonus.

Le due detrazioni non risultano cumulabili, perciò è necessario optare per l’una ovvero per l’altra. La medesima distinzione va operata pure per il bonus stufa a pellet, optando tra:

 - una detrazione del 50% qualora rientri nel bonus ristrutturazioni,

 - una detrazione del 65% qualora rientri nell’ecobonus.

Per ambedue i “bonus riscaldamento” (bonus caldaia e bonus stufa a pellet) deve essere effettuata la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dall’intervento, e il rimborso IRPEF viene erogato in 10 rate annuali di pari importo.

Il nuovo sconto in fattura

La Legge di Bilancio per l’anno 2020, rispetto a quelle degli anni precedenti, ha modificato il congegno di funzionamento dello sconto in fattura, ponendo delle condizioni maggiormente favorevoli per le piccole e le medie imprese, con la conseguenza che lo sconto in fattura, nel 2020, si potrà richiedere unicamente per i lavori condominiali che oltrepassano l’importo di 200.000 euro, mentre è stato cancellato per gli interventi di più esigua portata.

 

 

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Redazione di Rete Commercialisti