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Scadenza versamenti imposte dirette, IVA e IRAP

Fisco e Tributi 

In scadenza il 30 Settembre i versamenti IRAP e IVA , per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice. La proroga disposta dal decreto Crescita influenza i calcoli già fatti, cambia la quantificazione degli importi e il numero di rata da indicare nei modelli di pagamento F24. Sarà, quindi, opportuno ricalcolare la quota capitale, la maggiorazione - se dovuta - e gli eventuali interessi a titolo di corrispettivo.

 

Gli adempimenti di settembre si moltiplicano e modificano in alcuni casi le certezze dei contribuenti: per effetto delle novità del decreto Crescita, con lo slittamento dei pagamenti del modello Redditi 2019, l'appuntamento in banca si sposta al 30 settembre 2019.

La proroga riguarda un'amplia platea di soggetti e coinvolge in prima battuta gli studi professionali che dovranno rivedere il piano "scadenze e rateizzazioni" dei modelli F24 dei loro clienti.

La novità che cambia il calendario delle scadenze dei dichiarativi è legata alla proroga dei termini delle dichiarazioni annuali prevista dal decreto Crescita (art. 4-bis, comma 2, D.L. n. 34/2019).

I pagamenti sono posticipati al 30 settembre 2019 e, con tale termine, si fa riferimento alle scadenze di tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA 2019 che scadevano dal 30 giugno al 30 settembre 2019.

Lo slittamento coinvolge tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo - come chiarito nella risoluzione n. 64/E/2019 - dal fatto che essi siano obbligati, o meno, all'applicazione degli ISA.

È vincolante, invece, la condizione da soddisfare contestualmente: per fruire della proroga è necessario che i ricavi o i compensi dichiarati devono essere di un ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA.

La proroga al 30 settembre influenza i calcoli già fatti, cambia la nuova determinazione degli importi e il numero di rata, da indicare nei modelli di pagamento F24. Infatti, in relazione alla data "scelta" per il pagamento potrà essere diversa la somma da pagare e, dunque, sarà opportuno ricalcolare la quota capitale, la maggiorazione se dovuta e gli eventuali interessi a titolo di corrispettivo.

 

Attenzione

Determinare gli importi da pagare non è una passeggiata considerato che il 2 agosto è uscita la prima circolare (la n. 17/E) con i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e il 9 agosto cambiavano alcune regole, con l'emanazione del decreto per la sostituzione dell'allegato 10 del D.M. 27 febbraio 2019 con la modifica di alcuni dei dati precompilati forniti dall'Agenzia delle Entrate applicabili proprio al periodo d’imposta 2018.

Si palesava già una prima ipotesi di ricalcolo da mettere in campo, visto che le novità erano accolte all'interno del software “Il tuo ISA 2019” che subiva l'ennesima modifica, con una nuova versione rilasciata il 23 agosto.

A fine mese l'Amministrazione era pronta con un'ulteriore versione del software - la numero 1.0.7 rilasciata il 30 agosto - valida per effettuare il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

 

Nota bene

L'Agenzia ha precisato che le precedenti versioni del software di compilazione tenevano già conto delle modifiche contenute nel D.M. 9 agosto 2019.

Lo scenario è tale da consigliare ai professionisti un ricalcolo del quadro dei pagamenti (rate e scadenze) da consegnare ai clienti.

Ma l'Agenzia non smette di sorprendere: a fine agosto ha inviato nelle caselle mail degli intermediari abilitati una serie di avvisi telematici comunicando che i dati delle precompilate ISA di alcuni loro clienti errati errati.

Tutto da rifare, si potrebbe dire, considerato che dalla mail si evince come risulti inficiata la validità di alcune delle comunicazioni già inviate nei mesi precedenti.

L'Agenzia dell'Entrate raccomanda di rifare il quadro dedicato agli ISA con la conseguenza:

- da un lato, di dover procedere "nuovamente" all'importazione dei dati, ma, come precisato dall'Amministrazione, solo a partire dal 3 settembre 2019;

- dall'altro, di dover scaricare successivamente i dati delle precompilate e, dunque, rieffettuare i conteggi per la determinazione delle imposte dovute, da versare entro il 30 settembre.

Attenzione, però: oggetto della missiva telematica ricevuta dagli intermediari sono gli errori riscontrati dall’Agenzia nei dati relativi ai bonifici 2018 presenti nei modelli ISA del settore dell’edilizia e delle costruzioni (AG40U, AG50U e AG69U).

 

Beneficiari della proroga

Sotto un profilo soggettivo la proroga interessa tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che dichiarano "ricavi o compensi" di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’Economia e delle finanze.

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018 sono stati approvati con i decreti MEF del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018.

Se le condizioni sono soddisfatte, la proroga è estesa anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi delle norme del Testo Unico e, specificamente, in materia di:

- redditi in forma associata, ai sensi dell’art. 5 TUIR;

- regime di trasparenza fiscale, opzione prevista dagli articoli 115 e 116 TUIR.

La proroga può essere fruita a prescindere dal fatto che i soggetti applichino o meno gli ISA - così come chiarito puntualmente dall'Amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019.

Pertanto, per spostare i pagamenti al 30 settembre 2019 fruendo della proroga, è necessario soddisfare contestualmente 2 requisiti:

- esercitare l'attività in forma di impresa o di lavoro autonomo;

- dichiarare ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Al ricorrere di tali condizioni, inoltre, la proroga è fruibile anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:

- applicano il regime forfetario;

- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;

- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;

- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

 

Quali sono le nuove scadenze

La proroga riguarda tutti i versamenti delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA risultanti dalle relative dichiarazioni annuali, con scadenza dal 30 giugno al 30 settembre 2019. La nuova scadenza, post decreto Crescita, è fissata al 30 settembre 2019.

I versamenti oggetto della proroga sono quelli di cui all'art. 17, D.P.R. n. 435/2001 ovvero, con riferimento al 30 giugno, per i contribuenti con periodo d’imposta:

- coincidente con l’anno solare, il versamento del saldo e del primo acconto,

- non coincidente con l’anno solare, i termini di versamento che scadono in detto arco temporale

Le nuove scadenze per effetto della proroga sono:

a) in caso di versamento in unica soluzione per tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga - titolari o non titolari di partita IVA - entro il:

- 30 settembre 2019;

- 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,40%;

b) in caso di versamento a rate: le date di scadenza differiscono a seconda del possesso o meno di partita IVA:

1) per i soggetti titolari di partita IVA entro il:

- 30 settembre 2019 la prima rata, senza interessi;

- 16 ottobre 2019 la seconda rata, con interessi;

- 18 novembre 2019 la terza rata, con interessi.

2) per i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 TUIR, entro il:

- 30 settembre 2019, la prima rata, senza interessi

- 31 ottobre 2019, la seconda rata, con interessi;

- 2 dicembre 2019, la terza rata, con interessi

Per chi paga dopo i 30 giorni

Chi volesse effettuare il pagamento entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti avvalendosi del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435 del 2001, può eseguire il pagamento maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi.

Con riferimento a questa scelta, i contribuenti beneficiari della proroga, potranno eseguire i versamenti secondo le nuove scadenze entro i seguenti termini:

a) per i soggetti titolari di partita IVA entro il:

- 30 ottobre 2019 la prima rata, con la maggiorazione dello 0,40% e senza gli interessi;

- 18 novembre 2019 la seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40% e gli interessi.

b) per i soggetti non titolari di partita IVA entro il:

- 30 ottobre 2019, la prima rata, con la maggiorazione dello 0,40% e senza gli interessi

- 31 ottobre 2019, la seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40% e senza gli interessi;

- 2 dicembre 2019, la terza rata, con la maggiorazione dello 0,40% e gli interessi

 

Le scadenze per chi non aderisce alla proroga

Nel disporre un maggior arco temporale per provvedere al versamento delle somme che scaturiscono dai dichiarativi, il legislatore ha previsto la facoltà di non fruire della proroga, regolarizzando la propria posizione nei termini "regolari" cioè versando prima del 30 settembre 2019 con gli ordinari piani di rateazione.

In questa ipotesi - dando opportuna evidenza, nella delega di pagamento F24, del numero di rata versata - i contribuenti potranno versare entro il 30 settembre 2019:

- le prime 4 rate, senza interessi;

- le prime tre rate, senza maggiorazione e interessi, qualora ci si avvalga del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435/2001.

Alla luce di quanto sin qui detto, appare evidente - e, in un certo senso, opportuno - che gli addetti ai lavori rielaborino "scadenze e rate" di Redditi 2019 e le dichiarazioni annuali (IRAP e IVA) consegnate ai clienti di studio prima delle vacanze estive.

Potrebbe verificarsi che alcuni clienti che hanno scelto di rateizzare i pagamenti abbiano già pagato il 31 luglio 2019 (rata + maggiorazione dello 0,40%) e intendano - sussistendo le condizioni - avvalersi della nuova proroga. In tal caso, infatti, sarà necessario rideterminare il dovuto, in considerazione del fatto che, rispetto i calcoli precedenti, si dovranno calcolare gli importi delle prime 3 rate, ma senza maggiorazione e interessi.

Nel caso in cui, sempre entro il termine del 30 settembre 2019, il contribuente decida di effettuare più versamenti a libera scelta - sia in termini di scadenze che di importi - senza avvalersi di alcun piano di rateazione, avrà l’obbligo di versare, in ogni caso, la differenza dovuta a saldo al più tardi entro il 30 settembre 2019, senza interessi.

Sotto un profilo meramente operativo, la rideterminazione degli importi da versare e la necessità di indicare il "numero di rata" versata, potrebbe creare - nel caso di un eventuale "conguaglio" - criticità ai fini della compilazione del modello di pagamento F24 per i quali si auspica un possibile chiarimento dell'Amministrazione finanziaria.

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Redazione di Rete Commercialisti