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Multe, cartelle e tasse: vale la data di spedizione o di ricevimento?

Burocrazia 

Come si calcolano i giorni per pagare una multa?

Per il calcolo dei giorni per pagare una multa non si considera il giorno della violazione (se contestata) o del ricevimento (se notificata, ad eccezione della compiuta giacenza); si conteggiano i giorni successivi fino a raggiungere i giorni indicati (5, 60 o 90): l’ultimo giorno corrisponde alla scadenza, se è festivo la scadenza è spostata al primo giorno non festivo seguente.

Alcuni esempi di seguito.

Caso n. 1

Multato il giorno sabato 08 ottobre 2018 alle ore 15.00 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
Se il pagamento avviene entro 5 giorni è possibile sfruttare lo sconto del 30%: il 5° giorno sarà giovedì 13 ottobre 2018 ed il pagamento dovrà arrivare all’organo accertatore entro questa giornata.
Il termine dei 60 giorni per pagare una multa invece spirerà il giorno mercoledì 07 dicembre 2018.

Caso n. 2

Se invece la medesima multa fosse stata contestata o notificata martedì 4 ottobre 2018 alle ore 15.00, il 5° giorno sarebbe domenica 09 ottobre 2018, ma trattandosi di giorno festivo, la scadenza è prorogata a lunedì 10 ottobre 2018.
Il termine dei 60 giorni per pagare una multa invece spirerà il giorno sabato 03 dicembre 2018.

 

Rispetto dei termini di notifica per gli atti amministrativi: vale il principio di scissione degli effetti?

Hai ricevuto una cartella di pagamento o una multa. Sai bene che l’amministrazione aveva un termine ben preciso per inviartela, termine che risulta rispettato nel momento in cui la raccomandata è partita dall’ufficio postale, ma che, nel giorno in cui la busta ti è stata consegnata a casa, erano invece scaduto. Così ti chiedi se questa notifica possa essere valida o meno, se cioè c’è stata decadenza nella comunicazione o questa si può ugualmente considerare inviata nei termini. Il problema non è isolato, visto che – per chi riceve la corrispondenza non ancora sulla Pec (la posta elettronica certificata) – i disguidi postali sono spesso all’ordine del giorno e possono comportare uno slittamento dei tempi prima dell’arrivo a destinazione delle lettere. Insomma, il problema che ti poni è il seguente: per le multe, cartelle esattoriali e tasse vale la data di spedizione o di ricevimento per considerare le stesse spedite nei tempi imposti dalla legge? Di tanto si è occupata un’importantissima e recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite [1] che ha chiarito una questione da molto tempo lasciata sospesa e che numerosi dubbi aveva generato sia nella pubblica amministrazione che nei cittadini e contribuenti. Vediamo dunque quando si può impugnare una notifica giunta non nei termini.

 

I due termini della notifica

Quando la pubblica amministrazione invia al cittadino una sanzione, una richiesta di pagamento, il rigetto di un’istanza o qualsiasi altro atto da cui potrebbe derivare la limitazione di un diritto, tale attività viene sempre sottoposta a due termini:

 
  • il primo è quello della spedizione: è il termine che deve rispettare l’amministrazione entro cui la comunicazione deve essere inviata al destinatario affinché non passi troppo tempo e il cittadino rimanga “in sospeso” troppo a lungo;
  • il secondo è quello della reazione: è il termine che deve rispettare il destinatario se intende fare ricorso al giudice o ad un’altra autorità amministrativa contro l’atto che gli è stato notificato.

Si pensi a una multa: questa deve essere inviata entro 90 giorni, mentre nei successivi 30 dal ricevimento l’automobilista può può far ricorso al giudice di Pace. Si pensi anche a una cartella di pagamento sottoposta a termini di decadenza (di solito 2 anni dalla data di iscrizione a ruolo del tributo) o di prescrizione (variabili a seconda dell’imposta) entro cui va inviata, ma contro la quale si può far ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni.

Ebbene, tutte le volte in cui la notifica non viene fatta con posta elettronica certificata (modalità che garantisce la quasi perfetta coincidenza tra la data di notifica e quella di ricevimento), ma con raccomandata ci si può porre il problema se, per il rispetto dei termini della spedizione dell’atto, si debba guardare la data di consegna della busta all’ufficio postale o quella invece (successiva) in cui la busta stessa viene consegnata dal postino al domicilio del cittadino. Facendo un esempio concreto, per stabilire se il termine di 90 giorni per l’invio della multa all’automobilista è stato rispettato bisogna guardare il giorno in cui il verbale è stato portato all’ufficio postale per la spedizione o quello in cui il postino lo ha consegnato a casa dell’automobilista. Per stabilire se una richiesta di pagamento inviata dall’Agente della riscossione si è prescritta o meno, si deve far riferimento al giorno in cui questa è stata inviata o a quello in cui è stata affidata nelle mani del contribuente?

C’è poi da affrontare il secondo problema: quello del decorso dei termini per fare ricorso. Nel contare i giorni entro cui è possibile impugnare l’atto ricevuto, il cittadino deve partire dal giorno in cui l’atto stesso è stato spedito o da quello (successivo) in cui gli è stato consegnato?
 

Il principio della scissione dei termini della notifica

Per risolvere il problema, la giurisprudenza ha in passato elaborato il cosiddetto «principio della scissione dei termini della notifica», ma solo e unicamente per gli atti giudiziari. Sentenze, decreti ingiuntivi, appelli, ecc. seguono quindi la regola in base alla quale:

 
  • per il notificante, i termini per la notifica si considerano rispettati se, prima della loro scadenza, consegna l’atto all’ufficiale giudiziario;
  • per il notificato, i termini per la “reazione” (ossia l’opposizione, la costituzione, ecc.) iniziano a decorrere dal successivo momento in cui gli è stato consegnato l’atto in questione.

Invece, per tutti gli atti «negoziali», ossia quelli tra privati, vale soltanto la data di consegna della raccomandata al destinatario. È a quest’ultima che si deve far riferimento per verificare che i termini siano stati rispettati. Ecco alcuni esempi:

  • per la disdetta di un contratto da inviarsi entro una certa data, è nec
  • essario che la raccomandata sia ricevuta (e non semplicemente spedita) entro tale data stessa altrimenti il contratto si considera rinnovato;
  • per la disdetta dell’affitto si deve fare in modo che il recesso arrivi al padrone di casa prima che il contratto si rinnovi in automatico;
  • una lettera di sollecito di pagamento deve essere fisicamente consegnata nelle mani del debitore prima che si compia la prescrizione, a nulla valendo invece la data di spedizione e se l’ufficio postale ha smarrito la busta o ne ha ritardato la consegna.

Insomma, per gli atti “negoziali”, i disguidi dell’ufficio postale ricadono sul cittadino.

 

Atti amministrativi, sanzioni, multe e cartelle esattoriali: vale la data di spedizione

A questo punto ci si è chiesto quale delle due soluzioni si debba utilizzare per gli atti amministrativi come multe, cartelle esattoriali e sanzioni, atteso che si tratta di una categoria intermedia tra quelle che abbiamo appena visto: non sono cioè né atti negoziali, né atti giudiziari. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione anche per gli atti della pubblica amministrazione può valere il principio della scissione degli effetti della notifica. Pertanto, per stabilire se una multa è stata inviata nel rispetto del termine di 90 giorni bisogna verificare la data in cui l’agente accertatore l’ha portata all’ufficio postale e non quella in cui la raccomandata è arrivata all’automobilista; per verificare se una cartella di pagamento è stata spedita in tempo per evitare la prescrizione bisogna far riferimento alla data di spedizione e non di consegna al contribuente.

 

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Redazione di Rete Commercialisti