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Con riguardo alla rottamazione dei ruoli appare interessante evidenziare alcune stranezze ed iniquità del provvedimento.
Doverosa premessa da fare è che non vi sono casi in cui non convenga rottamare. La cancellazione delle sanzioni conviene sempre e comunque, poche o tante che siano le somme.
Diversamente, l’aspetto più delicato che andrebbe valutato è l’esistenza della disponibilità finanziaria per far fronte al debito derivante dalla rottamazione, che deve essere saldato in circa un anno e mezzo.
Pertanto, occorre valutare:
PRO: alleggerimento del carico debitorio per effetto della cancellazione di sanzioni ed interessi di mora;
LIMITE: abbandono del piano rateale normalmente in essere (a lunga scadenza, poiché parliamo di 72 o 120 rate) a favore di un pagamento “a pronti” (ovviamente atteso il tempo di dilazione che si perde, rispetto alle scadenze di pagamento che bisogna osservare).
Per poter effettuare una valutazione serena bisognerebbe poter conoscere esattamente l’ammontare del debito.
La norma fornisce gran parte degli elementi, anche se alcuni particolari sono ancora da definire. Si pensi, ad esempio al tema degli aggi, che non si comprende se siano dovuti nella misura intera originaria, ovvero in misura ricalcolata sul minor debito da rottamazione). I calcoli non sono per nulla semplici e le procedure di Equitalia non forniscono adeguate informazioni.
In considerazione delle sopracitate questioni, un soggetto cha ha già avuto accesso alla rateazione, magari per svariate cartelle e con diversi piani attivati, deve valutare opportunamente la convenienza dell’accesso alla definizione agevolata.
Si parte dalla quantificazione del debito originario complessivo, individuando sui singoli carichi affidati ad Equitalia quelli corrispondenti al tributo ed agli interessi di tardiva iscrizione a ruolo (che restano dovuti). Da tale debito andrebbe detratto quanto ancora pagato a titolo di rateazione, ma con l’avvertenza di scorporare le somme attribuite a sanzioni e interessi di mora che non sono riconosciuti.
Anche leggendo attentamente le informazioni presenti sul sito di Equitalia non si arriva alle necessarie informazioni.
Ancora: non si è ancora chiarito nulla rispetto alle rate non saldate che precedono i mesi di ottobre, novembre e dicembre: che sorte subiranno?
Ripercorrendo l’iter logico e procedurale sopra esposto una considerazione appare spontanea. Se la domanda di rateazione di concretizza in un patto “di acciaio” con l’Agente della riscossione, appare davvero bizzarro che prima si sottoscriva il patto (presentando l’istanza di rottamazione entro il 31 marzo) e si conosca la quantificazione del debito in un momento successivo, su comunicazione di Equitalia (entro il successivo 31 maggio 2017).
Appare quindi di assoluta urgenza un supporto realistico ed immediato; diversamente si tratterà dell’ennesimo flop.
Dott. Pierluigi Papi
Dottore commercialista e revisore legale
www.studiopapi.eu
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Dottore commercialista e Consulente di direzione aziendale
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