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Irap, professionisti allo sbando: non tutte le spese vanno nell'autonoma organizazzione

Attività professionali 

Le spese per trasferte o per i compensi ai domiciliatari non sono significative ai fini della sussistenza di una autonoma organizzazione, e non assume valore decisivo la presenza di una segretaria. La suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo-Pescara che ha respinto l'appello dell'ufficio affermando la spettanza a un avvocato del rimborso Irap per gli anni 2000-2004.

Sull’Irap dei piccoli professionisti la Suprema corte fa vacillare le certezze nate dopo la maxiudienza del 2007. Infatti non tutte le spese, per esempio quelle sostenute a fronte di trasferte di lavoro o per i domiciliatari, concorrono a formare l’autonoma organizzazione . La suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo-Pescara che ha respinto l'appello dell'ufficio affermando la spettanza a un avvocato del rimborso Irap per gli anni 2000-2004.

Secondo la Cassazione, il ricorso delle Entrate deve essere rigettato in quanto l'Agenzia “non contesta adeguatamente la valutazione in fatto del giudice di secondo grado, limitandosi a sottolineare la quantità di spese affrontate dal professionista; fattore di per sé non decisivo se considerato nel suo importo globale, in quanto - ad esempio - le spese per trasferte o per i compensi ai domiciliatari non sono significative ai fini della sussistenza di una autonoma organizzazione. Né assume valore decisivo la presenza di una segretaria, così come ribadito anche di recente da questa Corte”.

Il Collegio, richiamando la sentenza n. 2020/2013 della Cassazione, ribadisce che le modeste spese per il personale dipendente non sono sufficienti a determinare l'automatica soggezione del contribuente all'Irap.

La sesta sezione T ha quindi confermato il verdetto della Ctr dell’Abruzzo chiarendo che il ricorso dell’amministrazione finanziaria dev’essere rigettato in quanto l’Agenzia non contesta adeguatamente la valutazione in fatto del giudice di secondo grado, limitandosi a sottolineare la quantità di spese affrontate dal professionista. Fattore di per sé non decisivo, scrive la Corte, se considerato nel suo importo globale, in quanto, per esempio, le spese per trasferte o per i compensi ai domiciliatari non sono significative ai fini della sussistenza di un’autonoma organizzazione. Né assume valore decisivo la presenza di una segretaria.

In altre parole, il Collegio ha condiviso la proposta del relatore in quanto le modeste spese per personale dipendente non sono sufficienti a determinare, come invece ritiene la sentenza impugnata, l’automatica soggezione del contribuente a Irap.

Anche la procura generale del Palazzaccio ha chiesto in udienza di respingere il ricorso presentato dall’amministrazione finanziaria e di dare quindi ragione all’avvocato.

La giurisprudenza sull’Irap ha avuto negli ultimi anni molte oscillazioni. In alcuni casi la Suprema corte ha ritenuto che anche una sola segretaria part-time condanna il professionista al pagamento dell’imposta. È il caso della sentenza n.4923 di Febbraio 2013. In quell’occasione Piazza Cavour affermò infatti che paga regolarmente l’Irap il professionista che si avvale dell’aiuto di una segretaria part-time. Non solo. La circolare ministeriale numero 28 del 2010 che risolve la questione dei rimborsi dovuti ai medici non si applica alle cause in corso.

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Redazione

Redazione di Rete Commercialisti