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Residenza fiscale delle persone fisiche

PERCHE’ E’ IMPORTANTE STABILIRLA?

Stabilire se una persona fisica è residente o meno in Italia è un aspetto di importanza fondamentale al fine di determinare quali siano gli obblighi impositivi e quali siano gli adempimenti da porre in essere.

Nei confronti dei soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato vale il principio della cosiddetta “tassazione mondiale “(world wide taxation): in altri termini devono dichiarare in Italia tutti i redditi prodotti, anche quelli generati all’estero, beneficiando per questi ultimi, laddove ne ricorrano le condizioni, di un credito di imposta. Per stabilire se un soggetto possa essere considerato o meno fiscalmente residente nel territorio dello Stato, bisogna guardare sia alla norma interna (articolo 2 del TUIR) che a quella convenzionale, laddove naturalmente l’Italia abbia stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni con l’altro Paese al quale potrebbe essere correlata la residenza del soggetto in questione.

La norma individua tre criteri distinti che sono tra loro alternativi, in modo che è sufficiente che ne verifichi uno di essi, per la maggior parte del periodo di imposta, per far si che il soggetto sia considerato fiscalmente residente nel territorio dello Stato.

I criteri sono i seguenti:

  • L’iscrizione nelle anagrafi comunali della popolazione residente;

  • Il domicilio nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 43, comma 1 del codice civile;

  • La residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 comma 2 del codice civile.

Se si verifica uno dei tre requisiti per la maggior parte del periodo di imposta (vale a dire 183 giorni anche non continuativi, 184 nel caso di anno bisestile), il contribuente si considera fiscalmente residente per l’intero periodo di imposta (salvo diversa previsione contenuta in alcune Convenzioni che prevedono il c.d. frazionamento del periodo di imposta).

L’anagrafe tributaria è organizzata su base territoriale ed ogni Comune deve tenere l’anagrafe della popolazione, sia dei cittadini residenti in Italia che di quelli residenti all’estero. Nel dettaglio esistono due registri anagrafici paralleli: l’anagrafe della popolazione residente (APR) e l’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).

Un soggetto che si sia cancellato dall’anagrafe della popolazione residente ed iscrittosi all’AIRE, potrebbe essere considerato fiscalmente residente in Italia sulla base della sussistenza del domicilio o della residenza (civilistica) nel nostro Paese. Nello specifico l’articolo 1 cod. civ. definisce il domicilio di una persona come il luogo in cui questa ha stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi. La prassi dell’Agenzia ha individuato alcuni elementi che possono essere considerati indicatori significativi del mantenimento di un collegamento effettivo e stabile con il territorio italiano:

  • Disponibilità di una abitazione permanente;

  • Presenza della famiglia;

  • Accreditamento di propri proventi dovunque conseguiti;

  • Possesso di beni anche immobiliari;

  • Partecipazione a riunioni d’affari;

  • Titolarità di cariche sociali;

  • Sostenimento di spese alberghiere;

  • Iscrizione a circoli o clubs;

  • Organizzazione della propria attività e dei propri impegni anche internazionali direttamente o attraverso soggetti operanti nel territorio italiano;

L’articolo 43 comma 2 cod. civ., invece, stabilisce che la residenza di un soggetto è nel luogo della dimora abituale.

Diverso è invece il discorso quando il trasferimento viene realizzato in uno Stato o territorio individuato dalla black list dei Paesi a fiscalità privilegiata del D.M. 4.5.1999.

In effetti l’articolo 2 comma 2 bis del Tuir contiene una presunzione legale relativa che determina la continuità della sussistenza della residenza fiscale in Italia del soggetto che si sia trasferito in un Paese black list a meno che questi non sia in grado di fornire la prova contraria: vi è quindi un’inversione dell’onere della prova che grava sul contribuente.

Gli elementi di prova forniti devono essere valutati in una visione globale della posizione del contribuente che va considerata nel suo complesso.

Dott. Pierluigi Papi
Dottore commercialista, revisore legale e consulente di direzione aziendale

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