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La correzione degli errori in bilancio

Il nuovo OIC 29 riguardante i "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" ha modificato in misura rilevante la gestione della rilevazione degli errori, a seguito della eliminazione ad opera del D.Lgs 139/2015 dell'area straordinaria del conto economico in cui in precedenza venivano imputati.

Non risulta superfluo ricordare che un errore viene commesso quando non si applica oppure si applica in modo improprio un principio contabile pur avendo a disposizione tutte le informazion i e i dati necessari per la corretta applicazione.

Gli errori che possono verificarsi sono di differenti origini e natura: errori matematici, , di erronee interpretazioni dei fatti, di negligenza nel raccogliere tutte le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile. Il detto degli errori parte dalla distinzione tra errori rilevanti e non rilevanti; in proposito il nuovo OIC 29 declina il principio di rilevanza introdotto al comma 4 dell'art. 2423 cod. civ., che permette di derogare agli obblighi in tema di rilevazion, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti ai fini di dare una rappresentazione veritiera e corretta".

Premettendo che la rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze. Più nel dettaglio, un errore si definisce rilevante se può, individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.

L'OIC 29 non fornisce nessun riferimento per comprendere le circostanze in presenza delle quali un errore possa essere considerato rilevante o non: sarà quindi necessaria una valutazione caso per caso.

Quindi:

- se l'errore viene rilevato prima della chiusura dell'esercizio  non ci sono particolare problematiche da gestire: sarà sufficiente annullare o correggere la scrittura contabile originaria;

- se l'errore invece è commesso in esercizi prcedenti, la correzione dipende dalla rilevanza o meno dello stesso.

Laddove l'errore non sia rilevante, la relativa correzione deve essere contabilizzata tempestivamente nel conto economico dell'esercizio in cui è individuato in corrispondenza della voce a cui si riferisce; se è rilevante, l'OIC 29 ne impone la correzione sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui se ne viene a conoscenza, generalmente negli utili portati a nuovo o in altra componente del netto se più appropriata.

Inoltre, ai fini comparativi, è necessario correggere gli errori rilevanti nel primo bilancio dopo l'individuazione nel modo seguente:

  • se l'errore è stato commesso nell'esercizio precedente, occorre rideterminare gli importi comparativi per l'esercizio precedente;
  • se l'errore è stato commersso prima dell'inizio dell'esercizio precedente, occorre rideterminare i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente.

Laddove non sia fattibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente di un errore rilevante, è necessario imputare la correzione sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui l'effetto viene individuato.

Nel caso in cui non sia possibile, invece, determinare l'effetto cumulativo di un errore per tutti gli esercizi precedenti, il redattore del bilancio deve rideterminare i valori comparativi per correggere l'errore rilevante a partire dal momento in cui emergono le informazioni per procedere alla correzione.

Per quanto riguarda le informazioni che devono essere contenute nella nota integrativa nel caso di correzione di errori, l'OIC 29 impone di specificare per gli errori rilevanti:

  • La descrizione dell'errore commesso;
  • l'ammontare della correzione operata per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico interessata;
  • le motivazioni alla base dell'utilizzo delle facilitazioni qualora non sia possibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente o l'effetto cumulativo dell'errore.

Dott. Pierluigi Papi

Dottore commercialista e revisore legale

Sito web: www.studiopapi.eu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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