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NOVITA' in materia di iscrizione al 5 per mille a partire dal 2017

Con la circolare n° 5/E del 31 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti necessari per l’ammissione al beneficio del 5 per mille.

In particolare, a decorrere dall’esercizio finanziario 2017 con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016, l’art. 6-bis del decreto ha previsto:

  • L’eliminazione, per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio, dell’onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del 5 per mille e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

  • Un apposito elenco degli enti iscritti al beneficio, che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Nella pratica, l’iscrizione al riparto non ha più validità annuale, ma l’ente che abbia regolarmente prodotto la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva, in presenza dei requisiti prescritti, accede al beneficio anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione, salvo il caso in cui sia variato rispetto all’esercizio precedente il rappresentante legale.

Gli enti che hanno i requisiti per l’accesso al beneficio e che, essendo stati validamente inseriti nella lista dei beneficiari non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione, sono inseriti, a partire dall’esercizio successivo a quello di iscrizione, in un apposito elenco aggiornato e pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.

Entro il successivo 20 maggio attraverso i propri legali rappresentanti i soggetti possono far valere presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente eventuali errori rilevati o variazioni intervenute.

Entro lo stesso termine del 20 maggio le amministrazioni interessate possono segnalare eventuali errori rilevati o variazioni intervenute.

E’ importante però precisare che l’inserimento nell’elenco vale ai fini dell’iscrizione dell’ente del cinque per mille, ma non ai fini dell’ammissione al beneficio in quanto gli enti inseriti nell’elenco sono iscritti al contributo e, pertanto, non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione, ma continuano ad essere assoggettati all’ordinaria attività di controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Laddove rispetto all’annualità precedente vengono meno i requisiti per il legittimo accesso al beneficio il rappresentante legale dell’ente deve comunicare all’amministrazione competente la revoca dell’iscrizione con le stesse modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva.

Nel caso in cui la revoca non viene trasmessa, il contributo indebitamente percepito- rivalutato secondo l’indice dei prezzi al consumo istat e maggiorato degli interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del beneficio- va riversato all’Erario entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di contestazione da parte dell’amministrazione competente. Quest’ultima, in caso di inadempimento, procede con il recupero coattivo, con rivalutazione e interessi, ferma restando, se ne ricorrono i presupposti, l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative.

Nessuna modifica, invece, è stata introdotta alla procedura di iscrizione per gli enti che richiedono per la prima volta l’accesso al contributo ovvero per gli enti che, per carenza dei requisiti, non sono inseriti nell’apposito elenco pubblicato entro il 31 marzo e sono, pertanto, tenuti a porre in essere nuovamente la procedura di iscrizione al beneficio.

La circolare sopra menzionata, chiarisce che gli enti regolarmente iscritti tra i beneficiari nel 2016 sono già da quest’anno esonerati dalla presentazione della domanda di ammissione e sono, dunque, stati inseriti nell’apposito elenco pubblicato sul sito delle Entrate.

Laddove siano stati rilevati errori o intervenute variazioni, i legali rappresentanti hanno tempo fino al 22 maggio per effettuare le segnalazioni, a seguito delle quali l’Agenzia provvede alle opportune verifiche e a pubblicare, entro il 25 maggio, gli elenchi aggiornati.

Nel caso, invece, di variazioni del legale rappresentante rispetto al 2016, il nuovo rappresentante deve trasmettere all’amministrazione competente, entro il 30 giugno 2017, la sola dichiarazione sostitutiva, senza ripresentare la domanda di iscrizione. L’invio è comunque possibile fino al 2 ottobre 2017, versando però la sanzione di 250 euro.

Gli enti di nuova costituzione, quelli che non si sono iscritti nel 2016 e quelli non inseriti nell’elenco pubblicato entro il 31 marzo (perché non regolarmente iscritti o perché privi dei requisiti previsti nel 2016) devono presentare la domanda e successiva documentazione rispettando modalità e termini previsti per la “categoria” di appartenenza.

Nello specifico, gli enti del volontariato sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’istanza telematica entro l’8 maggio e la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno.

Per le associazioni sportive dilettantistiche, stesse date ma due diversi destinatari: richiesta all’Agenzia, dichiarazione sostitutiva al Coni.

Rimane ferma, tuttavia, la chance dell’invio entro il 2 ottobre, con aggravio della sanzione di 250 euro.

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