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HOME RESTAURANT: nuove regole in arrivo

La Camera ha approvato il disegno di legge n° AC-3258 con il quale, previa approvazione del Senato, dovrebbe essere definitiva la disciplina degli home restaurant. L'intento è quello di far luce su un fenomeno sempre più diffuso negli ultimi mesi ma, proprio perchè giuridicamente non inquadrato, corre il rischio di prestarsi ad abusi con risvolti di concorrenza sleale rispetto a chi la attività di ristorazione la svolge a livello professionale.

INQUADRAMENTO DELL'ATTIVITA'

L'home resstaurant, detta anche supper club, è una attività finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all'interno delle unità immobiliari ad uso abitativo di residenza o domicilio, proprie di un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti, anche a titolo gratuito e dove i pasti sono preparati all'interno delle strutture medesime": è questa la definizione che è contenuta nel ddl.

In altri termini per HOME RESTAURANT si intende un'attività consistente nell'erogazione del servizio di ristorazione esercitato da persone fisiche all'interno delle proprie strutture abitative. Nella prativa, si organizzano pranzi o cene nel proprio appartamento per un selezionato numero di commensali, ricevendone, in cambio un compenso.

Allo stato attuale, non esiste una vera e propria disciplina che regoli la materia e ciò ha permesso il profliferare di tale attività inquadrandola tra quelle di carattere saltuario e quindi non soggetta a nessun adempimento di carattere amministrativo.  A riguardo una nota del Ministero dello sviluppo economico diffusa nei primi mesi del 2015 ha affermato che "gli home restaurant sono un'attività economica". Detta entità economica sarebbe equiparata, quindi, ai ristoranti e quindi soggetta agli stessi adempimenti di questi ultimi.

LE NUOVE REGOLE

La previsione dell'introduzione di nuove regole trova la sua ratio, come anticipato sopra, nella volontà di evitare che dette realtà possano fare concorrenza sleale ai ristoranti.

Con riferimento all'ambito soggettivo delle nuove norme occorre premettere che la nuova disciplina non si estende alle attività svolte in ambito privato o comunque da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che sono deifnite libere e non soggette a procedura amministrativa.

L'esercizio della attività di home restaurant sarà possibile solo attraverso l'affiliazione a piattaforme digitali finalizzate all'organizzazione di eventi enogastronomici alle quali gli utenti finali si rivolgeranno per fruire del servizio. Le attività di home restaurant devono essere inserite nella piattaforma almeno trenta minuti prima del loro svolgimento e l'eventuale cancellazione del servizio prima della sua fruizione deve rimanere tracciata. Nella gestione della piattaforma devono essere rispettate le vigenti norme sulla privacy.

Ulteriori limitazioni riguardano le transazioni di denaro che devono essere effettuate mediante le piattaforme digitali e avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico.

Quanto al soggetto cuoco che fornisce il servizio di home restaurant è previsto che:

- sia coperto da polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'attività;

- disponga di una unità immobiliare ad uso abitativo coperta da apposita polizza che assicuri per la responsabilità civile verso terzi;

- sia in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività, ai fini dell'iscrizione alla piattaforma digitale.

Va comunque ribadito che l'attività di home restaurant è considerata saltuaria.

E' previsto, inoltre, un altro paletto:

non si possono superare il limite massimo di 500 coperti per anno solare, nè generare proventi superiori a 5.000 euro annui.

Per quanto concerne i requisiti di carattere amministrativo viene richiesto:

- il rispetto delle procedure previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo di punti critici (HACCP) sull'igiene dei prodotti alimentari;

- la comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

- il possesso, da parte degli utenti operatori cuochi, dei requisiti di onorabilità per la somministrazione di alimenti e bevande . Non sono, invece, richiesti i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione (art. 71, comma 6 D.Lgs. n° 59/2010);

- l'utilizzo della propria organizzazione familiare e di parte di una unità immobiliare ad uso abitativo, dotata di specifici requisiti. Gli immobili in cui viene esercitata l'attività devono possedere le caratteristiche di abitabilità e di igiene previste dalla attività vigente e che la attività esercitata non comporta la modifica della destinazione dell'uso dell'immobile. Una precisazione importante opportuna da fare è che la attività di gome restaurant non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettiva in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni.

Con riguardo alle sanzioni è bene ricordare che in caso di esercizio dell'attività in assenza di SCIA , è prevista la cessazione dell'attività medesima e l'applicazione della sanzione amministrativa, prevista dalla normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi. L'art. 10 della Legge n° 287/1991 prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro.

Dott. Pierluigi Papi

Dottore commercialista e revisore legale.

www.studiopapi.eu

 

 

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