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Riforma della crisi dell'impresa: misure di allerta e continuità aziendale

Il disegno di legge 3671-bis contenente la delega al Governo per la riforma del diritto della crisi dell’impresa e dell’insolvenza.

Gli aspetti di maggiore novità riguardano: al di là del cambiamento di nome per il fallimento, che diverrà liquidazione giudiziale, uno degli snodi centrali della riforma è la tutela della continuità aziendale.

In questo contesto si inserisce quella che probabilmente è la maggiore novità ovvero l’istituto delle misure di allerta.

La ratio delle misure di allerta è quella di far emergere il più anticipatamente possibile le situazioni di crisi aziendali rispetto al loro irreversibile conclamarsi. Il D.d.L. a riguardo ha introdotto una definizione dello stato di crisi intesa come possibilità di futura insolvenza. L’art 4,co. 1, lett. b), del D.d.l. prevede come occorra “porre a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile della società di revisione, ciascuno nell’ambito delle sue funzioni, l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente il presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l’imprenditore ha sede.” A fronte di una situazione di crisi gli amministratori dovranno tempestivamente farsi assistere da un Organismo di composizione della crisi (OCC).

Oltre agli organi sociali ed ai revisori, l’istituto dell’allerta prevede anche il coinvolgimento dei creditori pubblici, tra i quali l’Agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione, tutti obbligati- pena l’inefficacia dei privilegi accordati ai loro creditori. Tale previsione dovrebbe consentire di evitare l’accumulo di ingenti debiti fiscali e contributivi, anche pluriennali prima del default.

La tempistica per l’identificazione di una soluzione stragiudiziale per l’uscita dalla crisi è di sei mesi.

Con riguardo al Concordato preventivo liquidatorio, il disegno di legge ripropone lo strumento suddetto purchè sia “previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori” e il piano “ assicuri” il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari, come già accade oggi.

Crediti dei professionisti

Importante modifica introdotta alla Camera è la previsione che i crediti dei professionisti sorti in funzione del deposito della domanda, della proposta e del piano godranno della prededucibilità. Condizione necessaria è che la procedura sia stata aperta, ossia che il concordato sia ammesso.

Il disegno di legge integra anche la disciplina del concordato con continuità aziendale, prevedendo:

  1. Che la moratoria dei crediti privilegiati possa andare oltre l’anno, riconoscendo a tali creditori il diritto di voto;

  2. Che tale disciplina si applichi anche alle proposte che prevedano la continuità aziendale in presenza di liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa, purchè dal piano si evinca concretamente che i creditori saranno soddisfatti prevalentemente dai flussi derivanti dalla continuità aziendale;

  3. Che tale disciplina si applichi anche nei casi in cui l’azienda sia stata affittata anteriormente alla domanda di concordato.

Una previsione per certi versi inattesa, riguarda l’ampliamento delle società a responsabilità limitata obbligate alla nomina dell’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o del revisore. Il D.d.L prevede, in capo alla società a responsabilità limitata, l’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore nel caso in cui superino, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei limiti di seguito esposti:

  • 2 milioni di euro di totale dell’attivo di stato patrimoniale;

  • 2 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;

  • 10 dipendenti occupati in media durante l’anno.

La ratio retrostante questa misura è quella di introdurre un controllo preventivo con le conseguenti misure di allerta. Troppo spesso si verifica il caso in cui le imprese prendono coscienza dello stato di crisi a irreversibilità conclamata, e questo perché altrettanto frequentemente vengono confusi i sintomi (difficoltà finanziarie) con le cause (inadeguate gestioni economiche) di crisi.

Dott. Pierluigi Papi

Dottore commercialista e revisore legale

www.studiopapi.eur

 

 

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