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Uno degli aspetti centrali dell'agricoltura è sicuramente quello del ricambio generazionale, sia che esso sia conseguenza diretta di un passaggio all'interno dell'azienda, sia che sia imputabile a nuove iniziative imprenditoriali.
Il legislatore dal canto introduce norme tese a incentivare il ricambio generazionale sia con la previsione di finanziamenti agevolati che con l'introduzione di norme esentative.
In questa direzione si colloca la delega assegnata al Governo a mezzo dell'articolo 6. L. 154/2016, il cd. Collegato agricolo, in materia di società di affrancamento per le terre agricole.
Nello specifico la delega concerne l'individuazione e successiva regolamentazione di forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, che non sono ancora proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività di impresa agricola ai giovani.
Il decreto prevede i seguenti principi guida:
1. La durata massima di tre anni del processo di affiancamento;
2. I criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore agricolo;
3. l'individuazione delle modalità di chiusura dell'affiancamento tra le seguenti:
- trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditorie agricolo in forme di subentro;
- trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo;
- individuazione di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi dai precedenti;
4. La presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento;
5. La previsione della forma di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;
6. La definizione del regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale prsentato;
7. La previsione della forma di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;
8. Lo stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento;
9. La disciplina di forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi di recesso anticipato del rapporto di affiancamento;
10. La definizione di forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.
La legge di Bilancio per il 2017 si è occupata del tema, prevedendo un esonero contriubutivo INPS nei confronti di imprenditori agricoli under 40 coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali che effettuano l'iscrizione alla gestione previdenziale tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017.
Il legislatore ha esteso tale regime esentitativo anche per tutti quei soggetti, sempre under 40, che si siano già iscritti nel corso del 2016 e che siano responsabili di aziende agricole localizzate alternativamente:
1. in territori montani, considerando tali i terreni situati ad un'altitudine non inferiore ai 700 metri s.l.m. oppure in terreni compresi nell'elenco dei territori dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale o facenti parte dei comprensori di bonifica montana;
2. in aree agricole svantaggiate , ovverosia in territori che in base a determinati parametri sono considerati svantaggiati rispetto ad altre aree agricole.
Una volta stabiliti i requisiti soggettivi di accesso, sempre il comma 344, stabilisce l'esonero per un periodo quinquiennale, con impatto decrescente, infatti, se per i primi 3 anni l'esenzione è integrale e nulla sarà dovuto , essa si riduce in misura pari al 66% il quarto anno e alla metà nell'ultimo esercizio agevolato.
Appare utile sottolineare come l'esonero all'oggetto non può cumularsi con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Dott. Pierluigi Papi
Dottore commercialista e revisore legale
www.studiopapi.eu
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Dottore commercialista e Consulente di direzione aziendale
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