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Costi chilometrici: fringe benefits e novità della legge Bilancio 2017

 

Sono state da poco pubblicate dall'Agenzia delle Entrate sul Supplemento Ordinario n° 58 alla Gazzetta Ufficiale n° 294 del 22 dicembre 2016 le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI valide per il periodo di imposta 2017. La finalità di detta pubblicazione è quella di determinare il valore dei beni in natura concessi ai dipendenti (fringe benefit) che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 51, costituiscono reddito da lavoro dipendente.

AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E CICLOMOTORI IN USO PROMISCUO.

La determinazione dell'importo che costituisce reddito di lavoro dipendente riguarda l'ipotesi in cui vengano concessi ai lavoratori autovetture o motocicli in uso promiscuo anche per uso personale che ai sensi del comma 3 del citato art. 51 deve essere calcolato al valore normale. Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclimotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI e pubblicate entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo di imposta successivo, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente.

Nella pratica si tratta della determinazione di una retribuzione in natura imponibile da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, indipendentemente dagli effettivi costi di utilizzo del mezzo e della effettiva percorrenza che il dipendente copre mediante il mezzo.

Nel dettaglio, sono state pubblicate:

- una tabella per i motoveicoli;

-  otto tabelle per gli autoveicoli.

RIMBORSO SPESE PER AUTO PROPRIA

Le sopracitate tabelle sono utili altresì per quanto concerne il regime fiscle applicabile alle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di rimborso spese sotto forma di indennità chilometrica nel caso di utilizzo dell'auto propria (o motoveicolo). Nello specifico si tratta dei rimborsi spese effettuati dai datori di lavoro ai lavoratori chiamati a svolgere la prestazione lavorativa in comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, che utilizzano il proprio autoveicolo o motoveicolo e che vengono effettuati mediante la corresponsione di un'indennità calcolata in base ai chilometri percorsi. In proposito l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n° 92/E del 30 ottobre 2015 ha ricordato che mentre "le indennità o i rimborsi spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito", per le trasferte fuori del territorio comunale sono previsti tre distinti sistemi di tassazione in ragione del tipo di rimborso (analitico, forfetario o misto) prescelto. Con riguardo ai rimborsi spese sotto forma di indennità chilometrica, il documento dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali rimborsi sono esenti da imposizione, a condizione che, in sede di elargizione, l'ammontare della indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, dopo aver esaminato la percorrenza, il tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo la tipologia di auovettura. I sopracitati elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.  La tabella ACI quest'anno assumono una ulteriore funzione alla luce delle ultime modifiche apportate dalla legge 232/2016 in materia di trattamento dei premi di risultato ai sensi dell'art. 1, commi 182 e seguenti della Legge n° 208 del 2015. In effetti, il Legislatore con l'art. 1, comma 160, della legge n° 232/2016 ha ampliato l'esclusione dall'applicazione dell'imposta sostitutiva e dunque l'esenzione, anche per le somme e i valori che normalmente costituiscono in parte fringe benefits relativi ad autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi dal datore di lavoro al lavoratore in uso promiscuo, nel caso di concessione di presitit, per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato.

Dott. Pierluigi Papi

Dottore commercialista e revisore legale

www.studiopapi.eu

 

 

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