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SPESE DI ABBIGLIAMENTO: deducibilità verso il cambiamento

L'art. 54, comma 3 del TUIR stabilisce che "le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati.....adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente, sono ammortizzabili o deducibili se il costo unitario non è superiore ad Euro 516,00 nella misura del 50%". Quindi, stando al tenore letterale della norma, tale spesa sarebb,e deducibile solo se riferita a beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente, senza entrare nel merito delle caratteristiche dei beni. Non è, dunque, la natura del bene che ne determina la deducibilità, ma il legame tra esso e l'attività.

Va introdotto quindi il concetto di inerenza che non viene direttamente disciplinato nel TUIR.

L'art. 109, comma 5, TUIR prescrive che "le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi".

In materia di lavoro autonomo il legislatore si limita a stabilire che il reddito è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e quello delle spese sostenute nel periodo di imposta. Nel 2002, con opportuna risoluzione (n°79/E) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "le spese afferenti l'attività professionale sono infatti quelle sostenute per lo svolgimento di attività o per l'acquisizione di beni da cui derivano compensi che concorrono alla formazione del reddito professionale. E' necessario, quindi, che esista una connessione funzionale, anche indiretta, dei costi sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo". Seguendo questo filone interpretativo si è pronunciata la CTP di Milano con la sentenza n° 6443/40/16, accogliendo parzialmente il ricorso del contribuente e riconoscendogli una deducibilità parziale del 50%.

La sentenza sopracitata, seppure riconoscendo parziale dei costi di abbigliamento, ha segnato un punto di svolta rispetto a categorie di spesa molto delicate ad altissimo rischio di contestazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria ad oggi.

Dott. Pierluigi Papi

Dottore commercialista e revisore legale

www.studiopapi.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

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