Vuoi passare alla versione mobile di Rete Commercialisti? Clicca qui!
ENTRA

Denaro contanti: nuove direttive sulle verifiche

La Commissione Europea, al fine di rafforzare la capacità dell'UE di combattere il terrorismo e la criminalità organizzata, ha presentato diverse proposte, ostacolando l'azione dei criminali e dei terroristi di finanziare le loro attività e, al contempo, fornendo alle autorità maggiori strumenti per individuare e bloccare i loro movimenti finanziari.

La sopradetta Commissione ha proposto un regolamento sul controllo del denaro contante.

Il primo regolmento, adottato nel 2005, ha integrato le disposizioni della direttiva antiriciclaggio, istituendo un sistema di controlli applicabili a persone fisiche che, in entrata ed uscira dall'Unione europea, movimentano denaro contante o strumenti negoziabili al portatore di valore pari o superiore a 10.000 euro.

Purtuttavia, sono state riscontrate problematiche relative ad alcuni aspetti con altrettante proposte di risoluzione.

1) Contanti inviati per posta. Le regole attuali impongono alle persone fisiche in entrata o in uscita dall'Ue che recano con se' somme di denaro pari o superiore a 10.000 di presentare un'apposita dichiarazione. Nulla, invece, è previsto per i contanti che vengono inviati per posta, come merce o tramite corriere.  E' stato segnalato dalle autorità pubbliche che alcuni soggetti criminali hanno fatto ricorso all'invio o alla ricezione del denaro contante tramite questo tipo di spedizioni per eludere l'obbligo di fare la dichiarazione.

2) Scambio di informazioni tra le autorità fiscali. L'attuale regolamento sul controllo del denaro contante richiede solo che le autorità competenti dell'Unità di informazione finanziarie (UIF) dello Stato membro di presentazione mettano semplicemente "a disposizione" i dati contenuti nella dichiarazione. Questa norma può essere attuata semplicemente rendendo disponibili i moduli di dichiarazione completati per la consentire loro di analizzarle. Inoltre, i dati della dichiarazione possono essere scambiati con le autorità competenti degli altri Stati membri soltanto qualora sussistano indizi di attività illegali, ma anche questo è opzionale. Ciò ha dato luogo a un'attuazione incoerente , associata ad uno scambio di dati poco sistematico.

3) Definizione di CONTANTE.  Un tentativo di proposta riguarda anche la volonta' di esaminare la tematica della definizione imperfetta di "cash". In linea con gli standard internazionali, per moneta si intende il mezzo di scambio o anche strumenti negoziabili al portatore. Purtuttavia, si sono verificati anche casi in cui i criminali hanno spostato notevoli quantità di materie prime altamente liquide, come l'oro ad esempio, per trasferire il valore in modo da non dover fare una dichiarazione.  La dichiarazione doganale standard in effetti, non riporta alcun dettaglio circa la provenienza economica nè sullo scopo del denaro contante, oltre al fatto che non sempre viene richiesta.

4) Sanzioni variabili da Stato a Stato. In alcuni Stati sono irrisorie e quindi possono risultare non dissuasive; in altri, invece, sono talmente severe da far presumere automaticamente, ad esempio, che dietro l'omessa dichiarazione si celi implicitamente un reato.

5) Diversi livelli di attuazione. La maggior parte degli Stati membri utilizza lo stesso modulo di dichiarazione che però non è obbligatorio. Altro problema riguarda l'informazione dei viaggiatori sui loro obblighi.

La proposta della Commissione, in definitiva, avrebbe una duplice base giuridica di diritto primario:

- l'art. 114 TFUE (mercato interno)prevede che si debba impedire che i soggetti che riciclano proventi di attività criminose e finanziano il terrorismo approfittino delle discordanze tra le varie politiche nazionali per poter trasferire denaro contante. Per essere efficaci queste misure devono essere armonizzare.

- l'art. 33 TFUE (cooperazione doganale) richiede che i controlli sul denaro contante dovrebbero aver luogo alle frontiere estere dell'Unione, dove le amministrazioni doganali sono ampiamente presenti.

Dott. Pierluigi Papi.

Dottore comemrcialista e revisore legale

www.studiopapi.eu

 

 

 

 

 

Hai un problema relativo a questo argomento?

Registrati ora per inviare una richiesta a più commercialisti gratuitamente.

Iscriviti adesso