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La Legge di Bilancio 2017, come noto, ha introdotto un nuovo regime di determinazione del reddito per le imprese in contabilità semplificata.
Si è intervenuti sull'art. 66 del Tuir per adeguare le modalità di determinazione del reddito dei semplificati tenendo conto di incassi e pagamenti nonchè degli aspetti contabili e dei regimi obbligatori.
I limiti dimensionali dei ricavi per l'accesso al regime, pari a Euro 400.000 per le prestazioni di servizi e Euro 700.000 per le altre attività, sono rimasti immutati.
A partire dal 1° gennaio 2017, il regime per cassa diventa il regime "naturale" per tutti i soggetti in possesso dei requisiti dimensionali per potervi accedere. Tale regime è immediatamente applicabile non solo dalle imprese che hanno iniziato la attività dopo il 1° gennaio 2017, ma anche dalle imprese che sono già in attività a tale data. Quindi, a meno che non si abbia esercitato apposita opzione oppure ci sia un comportamento concludente rivolto all'adozione del regime ordinario, l'impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 D.P.R. 600/1973, dovrà applicare il nuovo regime per cassa in luogo del principio di competenza.
Il principale vantaggio di questo regime naturale risiederebbe nel fatto che non saranno imponibili i proventi sino al loro effettivo incasso, incidendo positivamente su tutte le imprese con crediti incagliati.
A fronte di questo aspetto a favore, bisogna anche considerare il lmite di un maggiore appesantimento con riguardo alle complicazioni amministrative necessarie a determinare il reddito secondo le nuove modalità.
Dott. Pierluigi Papi
Dottore commercialista e revisore legale
www.studiopapi.eu
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Dottore commercialista e Consulente di direzione aziendale
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