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Negli ultimi tempi si è assistito a numerosi atti da parte dell'amministrazione finanziaria volti a misconoscere, con conseguente decadenza delle relative agevolazioni fiscali e recupero delle relative imposte.
Di seguito risulta utile enumerare i requisiti statutari degli enti di tipo associativo. L'art. 148 del Tuir al comma 8 statuisce che le agevolazioni dei commi 3-5-6-7 spettano solo laddove:
1) l'atto costitutivo o lo statuto siano redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;
2) l'atto costitutivo o lo statuto prevedono specifiche clausole dirette a garantire la non lucratività dell'associazione e ad evitare fenomeni elusivi;
Ancora, lo stesso articolo 148 del Tuir richiede che all'interno dell'atto costitutivo (o statuto) vengano riportate clausole specifiche ovvero:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) elegibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusion, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Interessanti inoltre i vincoli di tipo quantitativo per evitare di perdere la qualifica di ente non commerciale:
1. Non prevalenza delle immobilizzazioni relative all'Attività Commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
2. Non prevalenza dei Ricavi derivanti da Attività commerciali rispetto al valore delle cessioni o prestazioni afferenti le attività Istituzionali;
3. Non prevalenza dei Redditi derivanti da attività Commerciali, rispetto alle Entrate Istitutzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le liberalità e le quote associative;
4. Non prevalenza delle COmponenti Negative inerenti alla attività Commerciale rispetto alle restanti spese.
Dott. Pierluigi Papi
Dottore commercialista e revisore legale
www. studiopapi.eu
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Dottore commercialista e Consulente di direzione aziendale
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