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Fisco, le scadenze di giugno 2016

Burocrazia 

Il mese di giugno annovera tanti appuntamenti con il Fisco, a partire dal versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2016 modello Unico e 730. Vediamo quali sono le scadenze fiscali che attendono i contribuenti.

Scadenze fiscali 15 giugno 2016

Entro il 15 giugno 2016 le imprese devono emettere le fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento utile ad identificare le parti contraenti. La scadenza fiscale riguarda i soggetti Iva e comporta l’obbligo di emettere fattura con indicazione di data e numero di tutti i documenti cui si riferisce l’operazione considerata.

Entro il 15 giugno 2016, inoltre, bisogna ricordarsi di effettuare il ravvedimento breve, cioè quello scadente entro i 30 giorni, relativamente alle scadenze non correttamente adempiute entro il 16 maggio scorso. In questo caso la sanzione è ridotta al 3% e gli interessi vanno calcolati sui 30 giorni di ritardo.

Scadenze fiscali 16 giugno 2016

Entro il 16 giugno 2016 occorre versare le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2016 modello Unico e modello 730. Si tratta del saldo 2015 e del primo acconto 2016 delle seguenti imposte: versamenti da dichiarazione dei redditi modello Unico 2016 Pf e Sp ovvero saldo Irpef 2015 e primo acconto Irpef 2016; versamenti Ires da dichiarazione dei redditi 2016 per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società; versamento Ivie (anche per le società fiduciarie); versamento Ivafe; imposta cedolare secca sugli affitti, versamento saldo 2015 e primo acconto 2016; versamento imposta sostitutiva, sempre con il sistema saldo 2015/primo acconto 2016, per i contribuenti titolari di partita Iva nel regime agevolato ovvero contribuenti minimi e forfettari;versamento Imu e Tasi per i soggetti ancora obbligati dopo la legge di stabilità 2016.

Per quanto riguarda le scadenze fiscali Iva entro il 16 giugno 2016 occorre ricordarsi del seguente adempimento periodico: versamento Iva di competenza maggio 2016 per i contribuenti che liquidano l’Iva mensilmente. Il versamento deve essere eseguito tramite modello F24 indicando il codice tributo 6005 nella sezione erario;

Per quanto riguarda, invece, l’Irpef entro il 16 giugno 2016 occorre effettuare il versamento delle ritenute alla fonte a titolo d’acconto operate dai sostituti d’imposta su: redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente, oltre alle ritenute il sostituto d’imposta deve versare anche le addizionali comunali e regionali;credditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, il codice tributo da utilizzare in questo caso è 1040 con periodo di competenza 05/2016; provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente, il codice tributo in questo caso è 1038.

Nello stesso modello F24 è possible pagare anche i contributi Inps dovuti dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre.

Scadenze fiscali 27 giugno 2016

La scadenza fiscale del 27 giugno 2016 interessa i contribuenti operatori intracomunitari con obbligo mensile Intrastat. La scadenza naturale sarebbe il 25 del mese, che questo mese cade di sabato.

La data riguarda, dunque, le imprese e i professionisti che sono soliti effettuare acquisti o vendite nei confronti di soggetti passivi Iva appartenenti all’Unione Europea. L’adempimento consiste nella presentazione elenchi riepilogativi Intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di marzo per i contribuenti con obbligo mensile (ovvero quelli che effettuano acquisti intra Ue per più di 50.000 euro annui).

Il modello Intrastat deve essere presentato in via telematica all’Agenzia delle Dogane mediante il sistema telematico doganale E.D.I. e all’Agenzia delle Entrate mediante invio telematico.

Scadenze fiscali 30 giugno 2016

Entro il 30 giugno deve essere presentata la dichiarazione Imu Tasi 2016 per le proprietà immobiliari che hanno subito variazioni nel corso del periodo d’imposta precedente e di cui si dovrà tenere conto per i futuri versamenti d’imposte. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso o detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dei tributi. Le dichiarazioni per l’anno 2016 devono quindi essere presentate entro il 30 giugno 2017. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Sempre entro il 30 giugno è necessario presentare la dichiarazione sostituiva relativa al canone Rai 2016  l’abbonamento alla televisione per uso privato. Tutti gli utenti che ancora non hanno richiesto l’esenzione per il canone Rai possono inviare entro il 30 giugno 2016 la domanda di esenzione per la seconda parte di canone. Ciò vuol dire che la prima parte verrà comunque addebitata nella bolletta di luglio 2016 e si potrà poi chiedere il rimborso.

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Redazione

Redazione di Rete Commercialisti