Vuoi passare alla versione mobile di Rete Commercialisti? Clicca qui!
ENTRA

Regime Minimi e Forfettario: guida al calcolo dei contributi

News 

In tema di regime fiscale agevolato Forfettario, così come modificato dalla legge di stabilità 2016, sono diverse le somiglianze con il regime dei contribuenti Minimi.

Nonostante questa premessa, tuttavia, le differenze che intercorrono nel calcolo del reddito sono sostanziali e le stesse si traducono, oltre che nella definizione delle imposte, nella determinazione dei contributi previdenziali.

 

 

GUIDA AL CALCOLO DEI CONTRIBUTI 2016

1) Liberi professionisti contribuenti minimi

In riferimento ai liberi professionisti aderenti al regime dei minimi, i contributi vanno calcolati in maniera differente a seconda della gestione previdenziale di appartenenza. Infatti, ciascuna cassa professionale segue regole proprie nella quantificazione sia dell’imponibile, che dell’aliquota contributiva, oltre che di eventuali minimali o contributi integrativi.

Si applicano, invece, le medesime regole per tutti i professionisti cosiddetti senza cassa, vale a dire quelli iscritti alla Gestione Separata dell’INPS. In tal senso, per i minimi, l’aliquota dovuta alla Gestione Separata INPS nel 2016, risulta pari al:

1.1. 24%, se iscritti ad altre gestioni previdenziali, o pensionati;

1.2. 27,72%, se iscritti alla Gestione Separata in via esclusiva.

Al contrario, l’aliquota del 31,72% è valida per i lavoratori parasubordinati, i cosiddettiCo.co.co..

Il reddito imponibile sul quale computare i contributi dovuti alla gestione separata viene a determinarsi sottraendo ai compensi annui le spese concernenti l’attività, oppure le spese promiscue (al 50%). L’imponibile, in sostanza, è dato dalla sottrazione delle spese (ed eventuali perdite pregresse) dai compensi (così come presentati nel rigo LM6 del Modello Unico, meno il rigo LM9).

In riferimento poi alla somma dei contributi, questa si ottiene applicando l’aliquota dovuta al reddito imponibile. In aggiunta all’importo a saldo, il 16 giugno dell’anno in cui viene effettuata la dichiarazione dei redditi si deve pagare anche il 40% della contribuzione complessiva dovuta in acconto. Va, poi versato quale secondo acconto, un ulteriore 40%, entro il successivo 30 novembre.

Come compilare il modello F24?

Quest’ultimo, recante saldo ed acconti dovuti alla Gestione Separata, va compilato nel seguente modo:

a) con il codice PXX, se soggetti all’aliquota piena;

b) con il codice P10, se soggetti all’aliquota ridotta;

c) con i codici PXXR e P10R per importi rateizzati;

d) con il codice DPPI per gli importi dovuti a titolo d’interessi (la maggiorazione risulta pari allo 0,40% qualora il saldo ed il primo acconto sono versati entro il mese successivo alla scadenza).

 

2) Artigiani e commercianti contribuenti minimi

Con riferimento agli artigiani ed ai commercianti aderenti ai contribuenti minimi, le aliquote attinenti alla contribuzione INPS (gestione artigiani e commercianti) nel 2016, sono rispettivamente pari al:

2.1. 23,10% per gli artigiani;

2.2. 23,19% per i commercianti;

2.3. 20,10% per i coadiutori artigiani di età inferiore a 21 anni;

2.4. 20,19% per i coadiutori commercianti di età inferiore a 21 anni.

In riferimento al calcolo del reddito imponibile, per gli imprenditori contribuenti minimi, viene effettuato analogamente a quanto avviene per i liberi professionisti aderenti a questo regime, con soltanto alcune divergenze rispetto alle deduzioni. L’imponibile, quindi, viene a ricavarsi sottraendo dai ricavi le spese.

Attenzione, però, perché quando il reddito così ottenuto risulta inferiore a 15.548 euro, come reddito minimale viene a considerarsi questo ammontare; quindi, in sostanza, anche qualora il lavoratore non abbia guadagnato nulla, i contributi INPS vengono comunque determinati come se lo stesso avesse incassato 15.548 euro (ossia l’ammontare valido per il 2016).

Per artigiani e commercianti aderenti al regime agevolato, quale conseguenza dell’applicazione del reddito minimale, per il 2016 la contribuzione minima obbligatoria da liquidare è di:

– 3.599,03 euro (3.591,59 contributo I VS più 7,44 contributo maternità) per gli artigiani;

– 3.613,02 euro (3.605,58 contributo IVS più 7,44 contributo maternità) per i commercianti;

– 3.132,59 euro (3.125,15 contributo IVS più 7,44 contributo maternità) per i coadiutori artigiani di età inferiore a 21 anni;

– 3.146,58 euro(3.139,14contributo IVS più 7,44 contributo maternità) per i coadiutori commercianti di età inferiore a 21 anni.

Anche per i minimi, i contributi sul minimale devono essere versati in 4 rate di uguale importo, entro tali scadenze:

a) 1° rata: 16 maggio 2016;

b) 2°rata: 22 agosto 2016;

c) 3° rata: 16 novembre 2016;

d) 4° rata: 16 febbraio 2017.

Per quanto, invece, riguarda i contributi sul reddito eccedente il minimale (come detto calcolato sulla base dei ricavi meno i costi e le eventuali perdite pregresse) vanno versati entro i termini stabiliti per il versamento delle imposte sui redditi, e cioè:

– entro il 16 giugno 2016, a titolo di saldo 2015, e primo acconto 2016;

– entro il 30 novembre 2016, a titolo di secondo acconto 2016.

Ne deriva, quindi, che gli importi eccedenti il minimale attinenti ai redditi 2016 risultano rispettivamente slittati ai mesi di giugno e di novembre 2017.

 

3) Liberi professionisti regime forfettario

Per quanto, invece, attiene ai liberi professionisti aderenti al forfettario, viene previsto unmetodo completamente diverso circa il calcolo del reddito, nonostante, con riferimento alle start up, la tassazione risulti la stessa di quella dei contribuenti minimi, ossia pari al 5%.

Infatti, il reddito dei professionisti aderenti al regime forfettario viene a determinarsi decurtando i compensi con un coefficiente di redditività, che, per la categoria, è pari al 78%.

Su 10mila euro di compensi annui, ad esempio, se ne deduce che il professionista forfettario risulta avere un imponibile pari a 7.800 euro, sul quale vanno computati i contributi, applicando le aliquote vigenti. Attenzione, però, perché non può essere dedotta alcuna spesa, se non i contributi previdenziali e le perdite pregresse.

In riferimento, poi, alle aliquote contributive, si applicano le considerazioni valevoli per i contribuenti minimi, quindi il calcolo varia a seconda della cassa professionale di appartenenza.

 

4) Artigiani e commercianti regime forfettario

Anche con riferimento agli artigiani e commercianti aderenti al forfettario il computo del reddito imponibile viene fatto applicando un coefficiente ai ricavi.

Il coefficiente di redditività risulta diverso a seconda dell’attività esercitata e rispettivamente è di:

4.1. 40% per il settore Commercio (al dettaglio e all’ingrosso);

4.2. 40% per il settore Commercio di alimenti e bevande;

4.3. 54% per il settore Commercio ambulante di alimenti e bevande;

4.4. 86% per il settore Costruzioni e attività immobiliari;

4.5. 62% per il settore Intermediari del commercio;

4.6. 40% per il settore Servizi di alloggio e attività di ristorazione;

4.7. 78% per il settore Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi;

4.8. 67% per il settore Altre attività economiche;

4.9. 40% per il settore Industrie alimentari e delle bevande.

Si ricorda, infine, che per il 2016 è previsto uno sconto pari al 35% sulla contribuzione dovuta, per i soggetti aderenti al forfettario. Al contrario, non è previsto nessun tipo di esenzione sul pagamento dei contributi sul minimale, prevista esclusivamente per il 2015.

Hai un problema relativo a questo argomento?

Registrati ora per inviare una richiesta a più commercialisti gratuitamente.

Iscriviti adesso  

Redazione

Redazione di Rete Commercialisti