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Equitalia2016, ecco tutte le novità

Fisco e Tributi 

La Legge di Stabilità ha introdotto una serie di novità in tema di riscossione. La nuova Equitalia 2016 comporta diversi cambiamenti in tema di prescrizione delle cartelle, rateazioni, fermo amministrativo, pignoramenti e spese di riscossione.

Cancellato l'aggio dell'8%

Con le cartelle emesse dal 1° gennaio 2016 scende (e viene rimodulato) l’aggio, ovvero il compenso che Equitalia e gli altri agenti della riscossione intascano come corrispettivo della loro attività di recupero crediti: se il debitore paga le somme iscritte a ruolo entro 60 giorni dalla data della ricezione della cartella di pagamento, l’aggio diventa dell’1% in caso di riscossione spontanea (ad esempio nel caso di contributi di iscrizione agli ordini professionali), mentre è del 3% in tutti gli altri casi (cui si aggiungono le spese di notifica della cartella). Scaduti i 60 giorni, l’aggio si assesta al 6% delle somme iscritte a ruolo e degli interessi di mora. Fino al 31 dicembre 2015 l’aggio resta fisso comunque all’attuale 8%.

Equitalia 2016: i termini di prescrizione

 

Non tutte le cartelle di Equitalia si prescrivono in 10 anni ma, per alcune, esiste una scadenza di 5 anni. Ecco dove:

  • contributi INPS e INAIL a partire dal 1° gennaio 2016;
  • contributi relativi alla gestione separata;
  • imposte locali (ad esempio TASI, TARI e IMU);
  • multe stradali;
  • sanzioni per omesso o ritardato versamento di contributi e altre sanzioni.

La classica prescrizione sale a 10 anni invece per:

  • Irpef
  • imposta di registro;
  • IVA;
  • canone Rai

E per quanto riguarda il bollo auto?

Le cartelle relative al bollo auto, invece, vanno in prescrizione dopo 3 anni. Ricorda sempre che parte dalla data di notifica della cartella ma, se Equitalia ha sollecitato il pagamento con comunicazioni successive, la prescrizione ripartirà dalla data di quest’ultime.
Infine attenzione all’opposizione. Se ti opponi ad una cartella con prescrizione quinquennale e poi perdi, quest’utlima passa da 5 a 10 anni.

Cartelle esattoriali: addio alla carte

Se fino a ieri la visione del temuto Codice 670 era motivo di tensione, da quest’anno non sarà più così. Equitalia infatti stadismettendo la classica notifica via posta per adattarsi allo standard digitale della posta elettronica certificata. Questo cambiamento andrà a “colpire” le persone fisiche che ne hanno fatto richiesta e le ditte in via obbligatoria. Se la casella non dovesse funzionare sono previsti ulteriori invii arrivando, infine, al deposito dell’atto in Camera di Commercio.

Equitalia 2016: riattivazione delle rate scadute

La Legge di Stabilità ha introdotto una sorta di salvaguardia per i contribuenti che hanno vecchi piani rateali decaduti. I soggetti che a partire dal 15 ottobre 2012 hanno visto decadere vecchi piani rateali a causa del mancato pagamento delle rate, possono riprendere a pagare, ma devono attivarsi entro e non oltre il 31 maggio 2016.

Una volta pagata la prima rata, la ricevuta dovrà essere spedita ad Equitalia che comunicherà la nuova rateazione inviando il piano al soggetto debitore. Le nuove rate ottenute saranno al massimo 72, e la decadenza del piano arriverà alla seconda rata non pagata.

Fermo amministrativo auto

A partire dal 22 ottobre 2015 la rateizzazione non è più condizione sufficiente alla rimozione delle cosiddette “ganasce fiscali”.
Fino a quella data, infatti, il fermo amministrativo si poteva bloccare ottenendo una dilazione e pagando la prima rata. Oggi inveceoccorre aver pagato fino all’ultima rata per liberare il mezzo, ci sono soltanto due eccezioni:

  • è sufficiente il pagamento della prima rata se il veicolo è strumentale all’attività dell’impresa o del professionista;
  • la dilazione è stata ottenuta prima che il fermo diventasse esecutivo.

Attenzione! Se si circola con un mezzo colpito da fermo amministrativo, si rischia una multa che va dai 1.988 ai 7.953 euro.

 

Cambia il "Lieve Inadempimento"

Per “lieve inadempimento” si intende un minore versamento fino al 3% del dovuto (con il limite massimo di 10mila euro) che non porta alla decadenza dalla rateizzazione. Il decreto appena varato aumenta, in favore dei contribuenti, da 5 a 7 giorni il ritardo di versamento inquadrabile nel “lieve inadempimento”.

Nuova chance di rateizzazione

I contribuenti che non sono riusciti a completare il pagamento di piani precedenti di rateizzazione (e dunque sono decaduti dal beneficio della rateizzazione) hanno ora la possibilità di accedere a un’ulteriore piano di pagamento su rate mensili. In particolare la nuova disposizione stabilisce che le somme non ancora versate, oggetto di piani di rateazione da cui i contribuenti siano decaduti nei 24 mesi antecedenti l’entrata in vigore del presente decreto, possono essere oggetto di un nuovo piano di rateazione, ripartito fino a un massimo di 72 rate mensili. Quanto ai tempi per presentare la richiesta per l’ammissione al nuovo piano, il contribuente deve attivarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (ovvero decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Dal piano di rateazione si decade però per il mancato pagamento di sole due rate.

Estesa la mediazione tributaria

Il decreto dà una spinta agli strumenti per evitare le liti con il fisco. La mediazione tributaria viene estesa per le liti fino a 20mila euro; inoltre il reclamo/mediazione varrà, oltre che contro gli atti dell’Agenzia delle Entrate, anche contro i tributi contestati dagli enti locali. In sede giudiziale, invece, viene incentivato il ricorso alla conciliazione (strumento finora molto poco utilizzato): il decreto apre all’ammissibilità anche in secondo grado e l’accordo si potrà tentare sia fuori che in udienza.

Tempi ridotti nel silenzio-assenso negli interpelli

Le nuove disposizioni hanno stabilito una riduzione dei tempi di risposta da parte degli uffici delle Entrate per gli interpelli ordinari, che passano da 120 a 90 giorni.

Negli altri casi (interpello probatorio, antiabuso e disapplicativo) la risposta non può arrivare comunque oltre i 120 giorni.

Infine si applicherà la regola del silenzio-assenso, per cui se l’amministrazione non risponde entro i termini temporali previsti dalla legge, prevarrà e diventerà operativa la soluzione prospettata dal contribuente.

Equitalia 2016: i pignoramenti

Nel 2015 è stata introdotta una norma relativa alle pensioni che impedisce il pignoramento di somme che corrispondono all’importo dell’assegno sociale, aumentato del 50% (pari a 680 euro mensili). Equitalia potrà dunque pignorare esclusivamente un quinto dell’importo. Per quanto concerne gli stipendi, ecco le soglie per il pignoramento:

  • un decimo per stipendi inferiori a 2.500 euro;
  • un settimo per stipendi compresi fra 2.501 e 5.000 euro;
  • un quinto per stipendi superiori a 5.001 euro.

Vi sono poi delle novità relative ai conti correnti e pensioni accreditate. Se l’accredito è avvenuto prima del pignoramento, non è possibile pignorare più del triplo dell’assegno sociale, circa 1.440 euro. Se invece l’accredito è contemporaneo o successivo il pignoramento, allora la soglia è pari ad un quinto dell’importo.

Spese di riscossione

Sulle cartelle di pagamento consegnate a partire da gennaio 2016, è previsto uno sconto sull’aggio. Nel dettaglio il contribuente pagherà:

  • il 3% dell’importo della cartella esattoriale se verserà il dovuto entro 60 giorni dalla notifica;
  • il 6% se il pagamento avviene oltre i 60 giorni.

Attenzione! Per le cartelle consegnate nel 2015 si continuerà a pagare il 4,65% se il pagamento avviene entro 60 giorni, oppure l’8% nel caso in cui si saldi il debito oltre i 60 giorni.

 

 

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Redazione

Redazione di Rete Commercialisti