Vuoi passare alla versione mobile di Rete Commercialisti? Clicca qui!
ENTRA

Società tra Professionisti (Stp) ancora inutilizzibili

Impresa e società 

Se la possibilità di svolgere attività libero-professionali in forma societaria è stata introdotta nell’ordinamento italiano da oltre due anni (legge di Stabilità 2012), il varo della società tra professionisti (Stp) rischia di rimanere una riforma in vigore soltanto sulla carta.

Per consentire il concreto ed efficace utilizzo di tale strumento e, dunque, mettere i liberi professionisti italiani sullo stesso piano degli omologhi europei, è quanto mai necessario chiarire fattispecie che a oggi rimangono ancora oscure. Ci si riferisce in particolare al regime fiscale e alla disciplina previdenziale da applicare alle Stp: in tale contesto è evidente che per rendere realmente operativo l’utilizzo della forma societaria vanno preliminarmente stabilite le regole che le Stp dovranno osservare. Solo una volta definite le norme fiscali e previdenziali, infatti, si potrà valutare la concreta appetibilità e la possibilità di successo di tale forma societaria. Quanto più tali regole saranno logiche, semplici, coerenti e neutre rispetto alle altre forme di svolgimento delle attività professionali, tanto più la Stp si imporrà quale reale strumento di crescita degli studi professionali del nostro Paese.

Al momento, tuttavia, le premesse non appaiono in linea con tali auspici: se sugli aspetti previdenziali non è ancora nota alcuna indicazione legislativa né regolamentare, per quanto attiene al regime fiscale il legislatore sembrerebbe avere preso una strada che di fatto relegherebbe la Stp a un ruolo meramente marginale. Ci si riferisce a quanto stabilito dall’art. 27, comma 4 del disegno di legge presentato in Senato in data 23 luglio 2013, che assoggetterebbe le Stp alla disciplina fiscale prevista per le associazioni professionali, ovvero redditi di lavoro autonomo imputati «per trasparenza» ai soci. Se l’applicazione di tale regime può avere una logica per le associazioni professionali, esso è assolutamente inadeguato per essere utilizzato nella individuazione di un reddito prodotto da una società di capitali o cooperativa. Si pensi soltanto alle complicazioni e all’appesantimento degli adempimenti che deriverebbe dalla discrasia tra applicazione del principio di competenza in sede di formazione del bilancio e del principio di cassa in sede di redazione dei modelli dichiarativi. Senza considerare le ulteriori difficoltà di carattere logico e metodologico legate alla tassazione delle quote di utili attribuite a eventuali soci non professionisti.

Tutto ciò, inoltre, determinerebbe l’impossibilità di beneficiare delle norme fiscali di carattere agevolativo previste dal regime del reddito di impresa (si pensi alle Stp in forma cooperativa), marcando, soprattutto in alcuni settori economici, un disallineamento dalle regole del libero mercato.

Ergo, a fronte di nessun onore la costituzione di una Stp in forma di società di capitali o cooperativa implicherebbe l’assunzione di oneri alquanto maggiori rispetto alla implementazione di un’associazione professionale.

È evidente allora che la soluzione più semplice, coerente e immediatamente realizzabile sarebbe attrarre il reddito delle Stp alla disciplina del reddito di impresa, tassando, invece, i liberi professionisti soci secondo il regime del reddito di lavoro autonomo.

In estrema sintesi di tratta di un sistema «neutrale» dove la Stp fatturerà direttamente ai clienti mentre i soci professionisti fattureranno le proprie prestazioni professionali alla Stp. Tale modello si presterebbe anche a risolvere la questione previdenziale: il contributo integrativo, infatti, sarà imputato al momento dell’emissione delle rispettive fatture tanto dalla Stp come dai soci professionisti. Ma mentre essi verseranno alle proprie casse previdenziali un contributo integrativo sul proprio fatturato continuando così a godere dei benefici ex lege «Lo Presti», le Stp ne corrisponderanno una quota pari alla differenza tra contributo fatturato ai clienti e contributo fatturato dai soci, con un meccanismo di detraibilità analogo a quello previsto dalla normativa in tema di imposta sul valore aggiunto.

Unica alternativa rimane (ri)definire un modello societario ad hoc.

Hai un problema relativo a questo argomento?

Registrati ora per inviare una richiesta a più commercialisti gratuitamente.

Iscriviti adesso  

Redazione

Redazione di Rete Commercialisti